Sono proprietario del terreno confinante a quello offerto in vendita, ma lo coltiva la società di cui sono socio: ho il diritto di prelazione?

Se il proprietario persona fisica coltiva il proprio terreno con la società di cui è socio e materialmente è proprio lui ad eseguire le lavorazioni nel campo, può esercitare il diritto di prelazione rispetto al terreno confinante che sia offerto in vendita a terzi?

Vediamo come funziona

Ai sensi della Legislazione Agraria (L.n. 817/1971 e L.n. 590/1965) qualora un soggetto offra in vendita il proprio terreno, il proprietario confinante coltivatore diretto ha il diritto di prelazione.

Per poter esercitare il diritto di prelazione, è richiesta la sussistenza dei seguenti requisiti:

  • la qualifica di coltivatore diretto;
  • la coltivazione del proprio fondo da almeno due anni;
  • il possesso della capacità lavorativa adeguata;
  • la mancata alienazione di fondi rustici nel biennio precedente la vendita;
  • la contiguità/confinanza con il fondo offerto in vendita;
  • l’assenza sul fondo compravenduto di insediamenti di affittuari.

Molti dubbi sorgono in relazione alla sussistenza del requisito della diretta coltivazione del proprio fondo, nell’ipotesi in cui il proprietario persona fisica abbia concesso in detenzione il terreno alla società della quale è socio.

Forse, nell’immaginario comune, la risposta sarebbe affermativa: di fatto concretamente è sempre la medesima persona a coltivare il terreno e ad esserne proprietaria.

In realtà la giurisprudenza è di avviso contrario.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5952/2016 afferma che il diritto di prelazione “non può essere riconosciuto al proprietario che abbia concesso in affitto il fondo ad una società di persone, come la società semplice, quand’anche il proprietario sia anche socio della società giacché, in tal caso, è la società che è nel godimento del fondo e si manifesta ed agisce all’esterno come titolare dell’attività agricola”.

Di conseguenza, si ritiene che l’esistenza di una società che formalmente coltiva il terreno, quandanche il proprietario ne sia socio, impedisce il sorgere del diritto di prelazione.

La norma agraria, secondo la Corte, prescrive che vi sia una piena coincidenza tra il soggetto proprietario del terreno ed il soggetto che concretamente lo coltiva e, nel caso sopra rappresentato, tale condizione non si avvera poiché il proprietario è la persona fisica, mentre chi possiede titolo per la coltivazione è la società.

La scelta di concedere il proprio terreno in affitto alla propria società merita pertanto di essere adeguatamente valutata, per evitare che, in futuro, ciò possa rappresentare un ostacolo all’esercizio dei propri diritti.