Riforma Cartabia: possibile separarsi e divorziare contemporaneamente?

Nel nostro ordinamento prima di poter divorziare è sempre stato necessario procedere con la separazione ed attendere un certo lasso di tempo. La nuova riforma del processo civile ha tuttavia introdotto la possibilità di depositare un unico ricorso per la separazione ed il successivo divorzio.

Vediamo insieme come funziona.

Prima dell’introduzione della riforma, i coniugi che volessero divorziare, dopo la separazione erano tenuti a presentare un nuovo ricorso, trascorsi i termini di legge (sei mesi dall’udienza presidenziale in caso di separazione consensuale, dodici mesi in caso di separazione giudiziale).

Ciò comportava che il coniuge che avesse deciso di porre fine al proprio matrimonio si sobbarcasse di un duplice impegno: era necessario prima provare a raggiungere un accordo sulla separazione (tanto per gli aspetti economici, quanto per le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli) e, successivamente, tale operazione doveva essere ripetuta con riferimento al divorzio.

Oggi, ai sensi dell’art. 473-bis.49, è previsto che “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse”.

Ciò significa che in una unica sede i coniugi potranno addivenire ad un accordo relativo sia alle condizioni di separazione, sia alle condizioni di divorzio.

In questo caso, tuttavia, non vi sarà comunque un “divorzio diretto”: la domanda di divorzio sarà infatti procedibile solo trascorsi i termini di legge.

L’introduzione di tale novità offre ai coniugi la possibilità di dedicare alle trattative per la separazione tutto il tempo necessario, senza temere che lo sforzo compiuto venga poi rimesso in discussione a distanza di poco tempo.